

ORDINANZA N.4 DEL 28/04/2026
OGGETTO: Modifica all'ordinanza n. 2 del 2110412026 di Divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliclie in occasione dei festeggiarnenti in onore di S. Alfio del 9-10-11 maggio - disposizioni ai sensi del T.U.L.P.S. e delle direttive ministeriali in materia di sicurezza urbana.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Lo scrivente dott. Salvatore Marco Puglisi, nominato Commissario Straordinario con D.P. n.525/Gab del 26/03/2026, per la gestione del Comune di Lentini in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, fino all'insediamento degli organi ordinari.
PREMESSO CHE:
con Ordinanza n. 2 del 21/04/2026 sono state introdotte misure restrittive in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, al fine di garantire la sicurezza urbana e il decoro pubblico;
in data 28/04/2026 è pervenuta richiesta di modifica parziale dell’Ordinanza n. 2/2026, con nota prot. N. 10028, a firma dei rappresentati degli operatori economici interessati da essa coinvolti;
CONSIDERATO CHE:
le istanze rappresentate dagli operatori economici sono state attentamente valutate;
permane la necessità di adottare misure efficaci per prevenire fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica e comportamenti contrari alla civile convivenza;
RITENUTO:
opportuno modificare parzialmente l’Ordinanza n. 2 del 21/04/2026 limitatamente alla fascia oraria di applicazione delle restrizioni, in un’ottica di equilibrio tra esigenze economiche e tutela dell’ordine pubblico;
VISTI:
il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (T.U.L.P.S.);
le direttive del Ministero dell’Interno in materia di safety e security nelle pubbliche manifestazioni, con particolare riferimento alla cd. Direttiva Gabrielli del 7 giugno 2017 e la Direttiva Minniti del 18 luglio 2018, con D.L. 53/2019 (Sicurezza Bis).
gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
il D.L. n.92/2008 convertito in Legge n.125/2008;
il D.M. Del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2OO8, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D.Lgs 267/2OOO che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
la Legge n.287 del 25/08/1991.
il D.Lgs 114/98.
la L.R. n.28/99.
la Legge 689 del 24/11/1981.
l'art. 3 della legge n. 241/90.
il D.L. 20-02-2017, n. 14, convertito con modificazioni della legge 18-04-2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
La modifica parziale dell’Ordinanza n. 2 del 21/04/2026, stabilendo che le limitazioni ivi previste si applichino nella fascia oraria compresa, nei giorni 9-10-11 maggio dalle ore 23:00 alle ore 04:00 del giorno successivo (dunque alle ore 4:00 del 12 maggio);
Resta fermo l’obbligo, per tutti gli operatori economici interessati, di non effettuare la vendita di:
bevande in bottiglia e lattina, secondo quanto già disposto dalla citata Ordinanza n. 2/2026,
la vendita e detenzione di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di Oleoresin Capsicum (cosiddetti spray al peperoncino);
la vendita e l’utilizzo di prodotti pirici, fatta eccezione per quelli appositamente autorizzati dalla scrivente autorità;
Le aree interessate dal divieto rientrano nella seguenti vie e nel raggio di 500 mt dalle stesse:
Via Garibaldi
Piazza Beneventano
Piazza Umberto
Piazza Bellini
Via Regina Margherita
Piazza Oberdan
Via Archimede
Piazza Vittorio Veneto
Via San Mauro
Via dell’Agorà
Via Belluno
Via San Francesco D’Assisi
Via Settembrini
Piazza San Luca
Il divieto si applica a: esercizi pubblici e commerciali - attività di somministrazione di alimenti e bevande - vendite ambulanti e temporanee - distributori automatici.
DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online del Comune di Lentini;
la trasmissione alla Prefettura di Siracusa, alla Questura, al Commissariato di P.S., al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale per i controlli di competenza;
adeguata diffusione alla cittadinanza mediante i canali istituzionali.
AVVERTE
che la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, salvo che il fatto non costituisca reato;
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia – Sezione di Catania entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Lentini, 28/04/2026
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La Responsabile del Servizio S.U.A.P. d.ssa Cinza Vasile
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Il Coordinatore IV Settore ing. Alfio Russo
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Il Commissario Straordinario dott. Salvatore Marco Puglisi
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