Ordinanza Commissario Straordinario n. del 21/04/2026: divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie e dei Tre Santi

Dettagli della notizia

Data:

22 aprile 2026

Tempo di lettura:

7 min

Descrizione

ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.2 DEL 21/04/2026

OGGETTO: Divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie (25-26 aprile) e dei festeggiamenti in onore di S. Alfio del 9-10-11 maggio - disposizioni ai sensi del T.U.L.P.S. e delle direttive ministeriali in materia di sicurezza urbana.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Lo scrivente Dott. Salvatore Marco Puglisi, nominato Commissario Straordinario con D.P. n.525/Gab del 26/03/2026, per la gestione del Comune di Lentini in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, fino all'insediamento degli organi ordinari.

PREMESSO CHE:
- in occasione dei festeggiamenti religiosi e civili in onore della Madonna delle Grazie, previsti nei giorni 25 e 26 aprile, nonché delle manifestazioni previste nei giorni 9, 10 e 11 maggio nel territorio comunale di Lentini, è attesa una significativa affluenza di pubblico nelle aree interessate;
- tali eventi comportano un aumento del rischio di episodi di disturbo dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana, anche connessi all'abuso di bevande alcoliche;
- negli anni precedenti, in analoghe occasioni, si sono verificati episodi e criticità per I'ordine e la sicurezza pubblica riconducibili anche al consumo di alcolici;
- in seguito al tavolo tecnico tenutosi in data 14 aprile, presso il Commissariato di P.S. di Lentini, alla presenza delle Forze dell'Ordine, del Commissario Straordinario del Comune di Lentini e della Polizia Municipale è emersa la necessità di adottare specihche misure cli prevenzione e di emettere apposita ordinanza Sindacale per vietare:
- la vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici e la distribuzione di altre
bevande in bottiglia;
- la vendita e detenzione di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a basc di Olcorcsin Capsicum (cosiddetti spray al peperoncino);
- la vendita e I'utilizzo di prodotti pirici, fatta eccezione per quelli appositamente autorizzati dalla scrÍvente antorità;

VALUTATO CHE:
- al fine di prevenire criticità per I'ordine e la sicurezza pubblica, si rende necessario adottare misure preventive e contingibili;
- il consumo eccessivo di alcol può favorire comportamenti pericolosi e pregiudicare la sicurezza dei cittadini e dei partecipanti agli eventi;
- I'abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi dei festeggiamenti e/o nelle sue vicinanze, oltre ad essere facilmente eliminabile, potrebbe costituire un rischio concreto per I'incolumità della scrivente autorità;

RITENUTO di dover scongiurare I'ipotesi che chi intende partecipare ai festeggiamenti possa presentarsi sui luoghi interessati già in possesso di bottiglie e di contenitori di vetro o lattine;
RITENUTO che per ragione di ordine pubblico, di sicurezza e di tutela dell'ambiente, di dover evitare possibili danni a persone e cose;

VISTI
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (T.U.L.P.S.);
- le direttive del Ministero dell'Interno in materia di safety e security nelle pubbliche manifestazioni, con particolare riferimento alla cd. Direttiva Gabrielli del 7 giugno 2017 e la Direttiva Minniti del 18 luglio 2018, con D.L. 53/2019 (Sicurezza Bis).
- gli artt.50 e 54 del D.Lgs.267/2000 (TUEL);
- il D.L. n.92/2008 convertito in Legge n.125/2008;
- il D.M. Del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina I'ambito di applicazione dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio prowedimento I'incolumità pubblica e la sicurezzaurbana nelle comunità locali;
- la Legge n.287 del25/08/1991.
- il D.Lgs 114/98.
- la L.R. n.28/99.
- la Legge 689 del 24/11/1981
- I'art. 3 della legge n.241/90.
- il D.L. 20-02-2017,n.14, convertito con modificazioni della legge 18-04-2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

TENUTO CONTO dell'eccezionalità delle limitazioni, dei divieti e della loro temporaneità;
PER QUANTO PRECEDE

O R D I N A


AI TITOLARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI:
Il divieto assoluto di:
- vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici e la distribuzione di altre bevande in bottiglia;
- vendita e detenzione di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di Oleoresin Capsicum (cosiddetti spray al peperoncino);
- vendita e I'utilizzo di prodotti pirici, fatta eccezione per quelli appositamente tutorizzati dalla scrivente autorità;
nelle seguenti aree del territorio comunale e nel raggio di 500 mt dalle stesse:

Nei giorni 25 e 26 aprile (Feste della Madonna delle Grazie):
- Via Termini , Via Licata , Via Patti;
E nel raggio di 500 mt dalle suddeffe vie;

Nei giorni 9, 10 e 11 maggio (Festa di S. Alfio):
- Via Garibaldi, Piazza Beneventano, Piazza Umberto, Piazza Bellini, Via Regina Margherita, Piazza Oberdan, ViaArchimede, PiazzaVittorioVeneto, Via San Mauro, Via dell'Agorà, Via Belluno, Via San Francesco D'Assisi, Via Settembrini e Piazza San Luca
E nel raggio di 500 mt dalle suddette vie;

2. II divieto si applica a:
- esercizi pubblici e commerciali
- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- vendite ambulanti e temporanee
- distributori automatici.

3. È altresì vietata la detenzione e il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi forma, nelle medesime aree e nei giorni sopra indicati.
4. E' vietata inoltre la detenzione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine

DISPONE la pubblicazione del presente prowedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Lentini;
- la trasmissione alla Prefettura di Siracusa, alla Questura, al Commissariato di P.S., al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale per i controlli di competenza;
- adeguata diffirsione alla cittadinaruamediante i canali istituzionali.

AVVERTE
- che la violazione della presente ordinanza comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, salvo che il fatto non costituisca reato;
- che avverso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia - Sezione di Catania entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giomi.

f.to La Responsabile del Serviio SUAP
d.ssa Cinzia Vasile

f.to Il Coordinatore del IV Settore
ing. Alfio Russo

f.to Il Commissario Straordinario
    dott. Salvatore Marco Puglisi

A cura di

4° Settore

Via Macello, 10

96016 Lentini

Ultimo aggiornamento

22/04/2026 10:34

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