L'art. 32 della Legge
n.69/2009 dispone l'obbligo di pubblicare nei propri siti
informatici gli atti ed i provvedimenti amministrativi che
devono essere portati a conoscenza del pubblico (pubblicità
legale) per poter avere effetto: Delibere del Consiglio Comunale e
della Giunta, Determine Sindacali, Decreti di Settore, i
Decreti di cambiamento del nome e del cognome e gli atti
prodotti da altre pubbliche amministrazioni che ne
richiedono la pubblicazione all'Albo. Su indicazione del
Ministero dell'Interno (Circolari n.29/2009 e n.1/2010)
vengono affisse all'Albo Pretorio OnLine gli atti di
pubblicazione di matrimonio.
A decorrere dall''1 Gennaio
2011 (termine già prorogato con D.L. n.194/2009 modificato
in sede di conversione con Legge n.25/2010) le pubblicazioni
effettuate in forma cartacea non avranno effetto legale,
ferma restando la possibilità per le Amministrazioni e gli
Enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la
pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Tutti gli atti amministrativi
emessi da questa Pubblica Amministrazione, una volta cessata
la pubblicazione all'Albo Pretorio online, potranno essere
visualizzati cliccando nella sezione
Atti Amministrativi |